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La legge attuale

 

La lacuna legislativa, con le conseguenti diverse interpretazioni di quali debbano essere le competenze dell’onicotecnico, ha pertanto generato il proliferare di una regolamentazione disomogenea all’interno delle Regioni e delle Province Italiane.

La mancanza di una legge chiara ed univoca determina un diverso approccio da parte delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, gli organi cui spetta la competenza esclusiva di accertare i requisiti per la qualifica di attività artigiana e professionale.

 

I risultati sono riconducibili a tre tipi di approccio:

 

1. Alcune Commissioni Provinciali dell'Artigianato distinguono l'attività di 'ricostruzione unghie' da quella di 'applicazione (e decorazione) unghie artificiali', come se si parlasse di due attività diverse, dove la prima presupporrebbe anche il servizio di manicure rientrando nella qualifica di estetista, mentre la seconda sarebbe limitata all’applicazione di una protesi (unghia artificiale) senza nessun ulteriore intervento, se non la decorazione superficiale di tale protesi.

2. Altre richiedono la qualifica di estetica sia per la “ricostruzione unghie” che per l'”applicazione (e decorazione) unghie artificiali”, perché ritengono che in entrambi i casi l’attività comporti necessariamente un intervento sull’unghia naturale e conseguentemente un’attività di manicure, di competenza esclusiva dell’estetista.

3. Altre ancora non distinguono tra le due definizioni e la considerano un’attività libera, fuori della Legge n. 1/1990, in quanto non hanno ancora una legge nella quale sia disciplinata l’attività di onicotecnico: in tal modo lasciano liberi gli operatori di esercitare senza alcuna qualifica.

Sono inoltre da segnalare diversi orientamenti delle Commissioni Regionali per l’Artigianato, e anche diversi orientamenti giurisprudenziali attraverso sentenze a favore o contrarie all’assimilazione dell’attività alla sfera di applicazione della legge n. 1/1990.

 

L’insicurezza e la mutevolezza della normativa vigente mostrano quanto il nostro paese stenti ancora a riconoscere un’attività ormai presente, oltre che in rapidissimo sviluppo. Inoltre, le contraddizioni nell’interpretazione da parte dei vari organi sono spesso la prova di quanto in Italia sia scarsa l’informazione a riguardo, e dimostrano come chi è chiamato a legiferare in realtà non conosca questa attività se non in maniera del tutto superficiale.

 


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